giovedì, Aprile 25, 2024

Il mantenimento dei figli è dovuto anche se al di fuori dal matrimonio

E’ quanto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 55744/2018 del 12 dicembre, con la quale è stato stabilito la sanzionabilità nei confronti del genitore che omette il versamento nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio.

Pubblicità
Officina Inzirillo


La Corte di Cassazione valutava correttamente il ragionamento effettuato dalla Corte di Appello di Milano nel riqualificare la condotta incriminata dall’art. 570 comma 2 c.p.  secondo quanto stabilito all’art. 3 L. 54/2006.

Ed invero, sia l’art. 570 che il nuovo articolo 570 bis c.p.  stabiliscono che le pene ivi applicate vanno sanzionate nei confronti dei “coniugi” che omettano di versare l’assegno di mantenimento dovuto per i figli sia nel caso in cui abbiano ancora la qualità di coniuge sia successivamente a seguito di una cessazione o scioglimento del matrimonio.

Pertanto, il ragionamento posto dalla Corte di Appello è lineare, si applica l’articolo 3 della L. 54/2006 nei confronti di quei soggetti che, non avendo il titolo di coniuge poiché non hanno mai contratto matrimonio, abbiano dei figli nati al di fuori del matrimonio e non provvedono alla loro sussistenza.

Detto orientamento è, pertanto, conforme ad altre pronunce, a Sezioni Unite, della Corte di Cassazione (nn. 12393/18 e 25267/17) ed è una soluzione ermeneutica per armonizzare ulteriormente la disciplina delle unioni civili e quindi la responsabilità genitoriale.

link: http://www.avvgabrieleleone.it/

Pizza in Piazza


Altri Articoli interessanti

- Adv -

News Popolari