giovedì, Marzo 28, 2024

Il parcheggio davanti un cancello senza passo carrabile è una forma di violenza privata

Sicuramente sarà capitato anche a voi almeno una volta nella vita di sover uscire con il proprio mezzo di locomozione dal proprio garage/cancello/saracinesca e ci si trova impossibilitati poiché si trova piazzata davanti proprio la vostra via d’uscita un’altra macchina che ostruisce il passaggio? Miliardi di volte, no?

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Ebbene, il “simpatico automobilista”, che decide autonomamente di lasciare lì il proprio autoveicolo e di andarsene a zonzo senza lasciare alcun recapito e causando a voi notevoli malumori, potrà essere passibile di una querela per violenza privata.

L’art. 610 del codice penale sanziona al comma 1 ” chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Ebbene, impedire di uscire dal proprio garage è, secondo dottrina e giurisprudenza, un’azione violenta e costrittiva in quanto il soggetto passivo sarà tenuto a tollerare un qualcosa che non può modificare in alcun modo.

Ed inoltre, chi pensa che la scappatoia possa essere l’assenza di un passo carrabile davanti la via d’uscita si sbaglia notevolmente.

Ed invero, in tale fattispecie, è pur vero che il soggetto non sarà passibile di una multa da parte dei vigili urbani proprio perché il codice della strada nulla dice al riguardo, ma, allo stesso tempo, rischia (molto di più) con una possibile denuncia/querela per violenza privata.

Peraltro, la stessa Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, è concorde nel ritenere che ” integra il reato di violenza privata, di cui all’art. 610 c.p., la condotta di colui che, avendo parcheggiato l’auto in maniera da ostruire l’ingresso al garage condominiale, si rifiuti di rimuoverla nonostante la richiesta della persona offesa” (Cass. Pen., Sez. Un., sent. n° 603/2011 e 21776/2006).

Ed invero, la questione è stata ampiamente spiegata dalla Corte ribadendo il principio secondo il quale il requisito della “violenza” si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e azione”.

Sito Avv. Gabriele Leone


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